Manutenzione programmata aziendale
Bea Contract è la divisione di Bea Edilizia Unipersonale SRL espressamente specializzata nella gestione e nella manutenzione del patrimonio immobiliare industriale e del terziario. Un pacchetto vantaggioso finalizzato al mantenimento e alla conservazione delle strutture edili e infrastrutturali del territorio. Il sistema Bea Contract si occupa dei seguenti servizi:
- Manutenzioni straordinarie e ordinarie di fabbricati industriali e dedicati al terziario
- Risanamenti edili di facciate
- Ristrutturazione di capannoni e edifici amministrativi
- Opere di viabilità industriale interna
- Costruzione di ampliamenti
- Adattamenti normativi
- Adattamenti antisismici
- Adattamenti in bio-edilizia
Vantaggi di Bea Contract
- Programmi di gestione immobiliare e di manutenzione a prezzo ottimizzato
- Gestione in remoto delle situazioni di emergenza
- Azzerramento dei problemi di danni irreversibili o comunque economicamente importanti
- Preservamento del valore immobiliare nel tempo
- Flessibilità operativa sugli interventi mirati
- Unico interlocutore per la gestione di manutenzione immobiliare
Intervento singoloIntervento mirato sulla singola opera edilizia |
Interventi programmatiPiccoli interventi programmati sull'intero fabbricato |
Ristrutturazione di un capannone, ok alla detrazione Iva anche se la proprietà è di terzi
I professionisti o le imprese edili che effettuano un intervento di ristrutturazione hanno diritto alla detrazione Iva anche se l’immobile appartiene a terze parti. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 11533/2018.
Ristrutturazione e detrazione Iva, il caso:
Un’impresa aveva ristrutturato un immobile che, al momento dell'apertura del cantiere, era classificato in categoria catastale A/2 abitativa ed era di proprietà di un’altra società. Al termine dei lavori, però, il fabbricato aveva ottenuto il cambio di destinazione d’uso e gli era stata assegnata la categoria catastale D/2.
L’impresa edile aveva chiesto, e ottenuto, la detrazione dell’Iva, ma dopo alcuni accertamenti l’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’agevolazione.
Ristrutturazione e detrazione Iva sui beni strumentali
La Corte di Cassazione ha spiegato che il presupposto per ottenere la detrazione è la strumentalità finale del bene. Pertanto è fondamentale analizzare se l’immobile è effettivamente utilizzato per l’esercizio dell’attività di impresa. Nel caso analizzato, i giudici non diedero rilevanza al fatto che, al momento dei lavori, l’immobile fosse catastato nella categoria catastale A/2 e avesse quindi una destinazione abitativa. La strumentalità è stata infatti accertata dal successivo passaggio in categoria D/2. Al passo successivo, la Cassazione ha smontato anche le affermazioni del Fisco sulla proprietà dell’immobile. Secondo il Fisco infatti, per ottenere la detrazione alcuni professionisti e alcune imprese edili ricorrono a degli escamotage per far risultare che l’immobile sia finalizzato allo svolgimento dell’attività. Per esempio un professionista che vuole ristrutturare la propria abitazione, ma che la affitta all’associazione professionale di cui fa parte per poter ottenere la detrazione Iva. La Cassazione ha invece affermato che “Si riconosce il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, dolo se sia presente un vincolo di strumentalità con l’attività d’impresa edile o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se, per cause estranee al soggetto contribuente, la stessa attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi”. Il vincolo di strumentalità viene a mancare, ha concluso la Cassazione, soltanto quando l’attività che avrebbe dovuto svolgersi nell’immobile non inizia per motivi imputabili al professionista o all’impresa. Sulla base di queste circostanze, la detrazione Iva è stata approvata.
Ristrutturazione e detrazione Iva, il caso:
Un’impresa aveva ristrutturato un immobile che, al momento dell'apertura del cantiere, era classificato in categoria catastale A/2 abitativa ed era di proprietà di un’altra società. Al termine dei lavori, però, il fabbricato aveva ottenuto il cambio di destinazione d’uso e gli era stata assegnata la categoria catastale D/2.
L’impresa edile aveva chiesto, e ottenuto, la detrazione dell’Iva, ma dopo alcuni accertamenti l’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’agevolazione.
Ristrutturazione e detrazione Iva sui beni strumentali
La Corte di Cassazione ha spiegato che il presupposto per ottenere la detrazione è la strumentalità finale del bene. Pertanto è fondamentale analizzare se l’immobile è effettivamente utilizzato per l’esercizio dell’attività di impresa. Nel caso analizzato, i giudici non diedero rilevanza al fatto che, al momento dei lavori, l’immobile fosse catastato nella categoria catastale A/2 e avesse quindi una destinazione abitativa. La strumentalità è stata infatti accertata dal successivo passaggio in categoria D/2. Al passo successivo, la Cassazione ha smontato anche le affermazioni del Fisco sulla proprietà dell’immobile. Secondo il Fisco infatti, per ottenere la detrazione alcuni professionisti e alcune imprese edili ricorrono a degli escamotage per far risultare che l’immobile sia finalizzato allo svolgimento dell’attività. Per esempio un professionista che vuole ristrutturare la propria abitazione, ma che la affitta all’associazione professionale di cui fa parte per poter ottenere la detrazione Iva. La Cassazione ha invece affermato che “Si riconosce il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, dolo se sia presente un vincolo di strumentalità con l’attività d’impresa edile o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se, per cause estranee al soggetto contribuente, la stessa attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi”. Il vincolo di strumentalità viene a mancare, ha concluso la Cassazione, soltanto quando l’attività che avrebbe dovuto svolgersi nell’immobile non inizia per motivi imputabili al professionista o all’impresa. Sulla base di queste circostanze, la detrazione Iva è stata approvata.
Fonte di rilevazione dei dati: https://www.edilportale.com/news/2018/08/ristrutturazione/ristrutturazione-di-un-capannone-ok-alla-detrazione-iva-anche-se-la-proprietà-è-di-terzi_65294_21.html
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Puoi chiedere una quotazioni sul singolo intervento o su un piano di manutenzione programmata. Un nostro esperto raggiungerà la tua sede per valutare insieme l'intervento da eseguire o un possibile piano di manutenzione programmata nel tempo il cui costo finale sarà certamente inferiore alla somma dei singoli interventi periodici.
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